IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento al decreto emanato dal MEF, in data 24 aprile 2024, che individua gli atti dell’Amministrazione finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo.
L’art. 6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tra questi:
- i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti previsti dagli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del Dpr n. 602/1973, e gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero delle somme ad essa affidate
- gli accertamenti parziali effettuati ai fini Iva e imposte dirette, e gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973 derivanti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
- gli atti di intimazione autonomi (articolo 29 Dl n. 78/2010) e quelli di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- gli accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e relative sanzioni: tasse automobilistiche, addizionale erariale tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli indicati all’articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge n. 145/2018;
- gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
- gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali oggetto di rettifica;
- gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta in base alle dichiarazioni, ai dati relativi alle contabilità e ai documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati;
- gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa o per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi Dlgs n. 504/1995.
Il decreto in questione, come auspicato da IFEL nella “Nota di approfondimento – Nuovo Statuto dei diritti del contribuente” del 5 febbraio 2024, non individua gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, ma anzi conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art. 6-bis. E infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
La redazione PERK SOLUTION