Con sentenza n. 325/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti sui titolari delle strutture ricettive (albergatori etc.), tenuti al riversamento al comune dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti delle strutture alberghiere. Invero, la qualifica di responsabile d’imposta, su cui la Corte dei conti ha sempre avuto giurisdizione (ad es. notaio che non riversa all’erario l’imposta di registro), introdotta dal decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 ha solo l’effetto di rafforzare l’adempimento dell’obbligazione tributaria il cui soggetto passivo dell’imposta resta sempre e solo l’ospite delle strutture alberghiera, ma non incide sulla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l’imposta di soggiorno è un’imposta di scopo con finalità pubbliche volta a sostenere e migliorare i servizi offerti ai villeggianti dai comuni con vocazione turistica.
Pertanto, la somma corrisposta dall’ospite per pagare tale imposta, nel momento in cui la stessa viene versata ed incassata dall’albergatore per essere riversata al Comune assume natura di danaro pubblico, con obbligo di rendicontazione e presentazione del relativo conto giudiziale e, in caso di omesso versamento al Comune delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, illecito contabile per responsabilità erariale assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti.
Giurisdizione della Corte dei conti in materia di versamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni
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