Con la sentenza 14-03-2022, n. 1784, il Consiglio di Stato analizza il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi, esprimendosi rispetto agli elementi che connotano la gestione di un servizio pubblico tali da determinarne la configurazione come attività di rilievo economico. La Sezione ricorda che la giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” vada effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”.
Il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: – la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, – le caratteristiche dell’impianto, – le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, – il regime tariffario (libero ed imposto); – la praticabilità di attività accessorie. Il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione.
Il riconoscimento al concessionario della facoltà di poter gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, percependo tutte le entrate derivanti dalle attività tipiche e da quelle strumentali, per i giudici amministrativi equivale a riconoscere la facoltà di ritrarre ricavi dall’espletamento della gestione mediante il corrispettivo economico imposto all’utenza.
Autore: La redazione PERK SOLUTION