È stato pubblicato in G.U. n. 206 del 19 agosto 2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020 recante “Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive”.
In particolare, il decreto disciplina le modalità per l’erogazione ai comuni dei contributi per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 20.
Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente.
Le risorse attribuite al fondo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:
- aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
- aree a rischio idrogeologico;
- aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
- aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.
Le risorse eventualmente disponibili all’esito dell’utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate in relazione alle medesime tipologie di abusi edilizi e aree, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 m3 e inferiori a 450 m3.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate al fondo, alle richieste riguardanti gli abusi relativi a edifici o ampliamenti edilizi con volumetria inferiore a 250 m3 possono essere destinate eventuali risorse disponibili.
Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. Qualora l’ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parità di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante del comune o da un suo delegato, a pena di nullità, tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico del Ministero, entro la data indicata. Non sono ritenute ammissibili le domande presentate oltre il termine stabilito.
Le domande di concessione del contributo devono essere complete, a pena di nullità, degli elementi amministrativi e contabili concernenti gli interventi da eseguire, nonché dell’attestazione della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella misura del 50% del costo complessivo dello stesso.