Pubblicato in G.U. n. 196 del 6 agosto 2020 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020 con il quale vengono ripartite le risorse disponibili, per l’annualità 2020, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro.
La platea dei soggetti beneficiari del Fondo è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatati di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza da COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo da marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di liquidità sufficiente per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. I contributi concessi a valere sul fondo non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza.