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Fondo di sostegno a comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 15 aprile ha approvato, al fine di dare sollecita attuazione dell’articolo 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) del Decreto Legge Sostegni n. 41 del 2021, una proposta di riparto delle risorse disponibili pari a 700 milioni di euro.

Proposta politica di riparto delle risorse del fondo istituito ai sensi dell’art 2 del dl “sostegni” – dl 41/2021, recante “misure di sostegno ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”
L’art. 2 del “Decreto Legge 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, disponendo interventi “in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”, costituisce una risposta positiva al turismo invernale di montagna in relazione alle criticità emerse a seguito delle chiusure intempestive che hanno recentemente condizionato la stagione sciistica.
La Conferenza, in premessa, fa rilevare che in relazione all’attuale formulazione dell’articolo 2 occorre, ai fini del riparto delle risorse, far fronte ad alcuni punti di attenzione, in particolare:
– non ricomprende tutti i comuni montani appartenenti a comprensori sciistici o con sede di impianti;
– non consente un effettivo ed un equilibrato riparto delle risorse ai gestori degli impianti a fune e delle imprese;
– non assicura una omogenea assegnazione delle risorse ai territori regionali e delle Province autonome attesa l’assenza di una norma di carattere nazionale che definisca il concetto di comprensorio sciistico;
– non pone in capo alle Regioni e Province autonome l’assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari, atteso che molti comuni non hanno la struttura amministrativa adeguata per assegnare le risorse alle imprese in tempi rapidi.
Al fine di individuare una soluzione condivisa in ordine ai punti di attenzione, sopra evidenziati nonché per rispondere nei tempi previsti dal Decreto e, soprattutto, alle richieste degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e alle altre attività correlate, colpite dagli effetti economici derivanti dall’epidemia da Covid-19, la Conferenza propone di ripartire tra le Regioni e le Province autonome come di seguito illustrato le risorse del fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del DL n. 41 del 2021 che attualmente ammontano a 700 mln di euro:

  1. 430 milioni di euro per gli esercenti funiviari così da fornire una risposta la più tempestiva ed efficace possibile per i gestori e/o consorzi di gestori degli impianti di risalita tenendo conto dei principi già utilizzati in altri Paesi europei (e autorizzati dalla Commissione Europea) dove si è ritenuto di stabilire un indennizzo correlato ai mancati ricavi riferiti alla stagione 2020/2021 con riferimento ai due migliori anni dell’ultimo triennio.
  2. 40 milioni di euro in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, assegnati alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali;
  3. 230 milioni di euro per gli esercenti attività di impresa turistica di vendita di beni e servizi al pubblico sulla base delle presenze turistiche registrate nel triennio 2017-2019 nei comuni appartenenti al “Comprensorio sciistico” inteso come insieme di comuni con partenza, arrivo e passaggio di impianti a fune e/o piste da sci e comuni con essi confinanti e direttamente collegati”, assicurando:– 115 milioni di euro (50%) alle Province Autonome di Trento e di Bolzano;-115 milioni di euro (50%) alle Regioni.

La Conferenza ritiene necessario che la dotazione finanziaria del Fondo di cui al predetto articolo 2, sia incrementata di ulteriori 100 milioni di euro da allocare con le stesse modalità previste dal punto 3 del precedente periodo, utilizzando ai fini della copertura sul versante dell’indebitamento netto del fabbisogno gli stanziamenti allocati sul fondo di cui all’art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 per l’anno 2021 che il Decreto legge all’art. 41 incrementa di 550 milioni di euro.
La Conferenza ritiene, altresì, per una maggiore rapidità ed efficacia della erogazione dei sostegni che sia il Governo a provvedere all’erogazione in favore degli impiantisti delle risorse di cui al punto 1. Per le risorse di cui al punto 2 e 3, sia posta in capo alle Regioni e Province autonome oltre che la programmazione, anche la suddivisione, la destinazione ed erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari. Le Regioni e le Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all’utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste.
Al fine di consentire l’assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse e l’erogazione ai soggetti beneficiari sulla base dei criteri e delle modalità sopra individuate, la Conferenza chiede al Ministro del Turismo di voler assicurare in sede di conversione del decreto legge n. 41 del 2021 l’adeguamento della normativa di riferimento.

 

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