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Fondo di solidarietà comunale 2021, la nota metodologica

Con il via libera al rinvio al bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021, la Conferenza Stato-città ha, altresì, sancito l’accordo sul riparto del Fondo di solidarietà comunale 2021, che sarà incrementato della quota vincolata relativa al miglioramento dei servizi in campo sociale e al potenziamento degli asili nido (ai sensi dei commi 791-794 della legge di bilancio 2021 – Legge n. 178/2020).
Secondo la nota metodologica  diffusa dal MEF, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021, determinata a partire dalle somme attribuite per l’anno 2020, risulta essere pari ad euro 2.347.133.982, così costituita: 1.880.246.553 euro come saldo algebrico dei comuni delle RSO, 466.887.428 euro come saldo algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. L’importo di euro 1.880.246.553 verrà ripartito in due quote: la prima quota, pari a 846.110.949 euro, corrispondente al 45% della dotazione, secondo il criterio di compensazione del 45% delle risorse storiche; la seconda quota, pari a 1.034.135.604 euro, corrispondente al 55% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.
La dotazione di euro 2.347.133.982 è incrementata di 3.817.879.687 euro per compensare i minori introiti IMU e TASI, di cui euro 3.570.531.759 per i comuni delle RSO. Inoltre, sono state considerate alcune quote compensative, che non incidono sulle risorse lorde, per un totale di 4.546.717 euro cui aggiungere le quote compensative per le rettifiche puntuali 2021 per un importo di 147.618 euro. Con il riparto del FSC 2021 si procederà alla neutralizzazione completa degli effetti generati dalla componente rifiuti. La nuova metodologia prevede che la funzione rifiuti venga esclusa, contemporaneamente, sia dalla composizione del coefficiente di riparto dei fabbisogni standard che dalla composizione del coefficiente di riparto della capacità fiscale complessiva.
Con il FSC 2021 si procederà al riparto dell’integrazione di 200 milioni (di cui euro 21.517.025 da attribuirsi ai comuni di Sicilia e Sardegna, ed euro 178.482.975 ai comuni delle regioni a statuto ordinario) previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016, a titolo di reintegro delle risorse che sono state decurtate per il concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014; concorso venuto meno a decorrere dal 2019. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016 prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, sia incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
In merito ai criteri di riparto del fondo per i comuni delle regioni a statuto ordinario l’applicazione del meccanismo standard vede le seguenti innovazioni:
• il coefficiente di riparto adottato per la valorizzazione del fabbisogno standard è quello approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020, con l’esclusione della componente rifiuti così come deciso dalla CTFS in data 13 ottobre 2020;
• la capacità fiscale è quella adottata con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2020 senza tener conto della componente rifiuti come deciso nella seduta della CTFS del 13 ottobre 2020;
• la popolazione e l’ammontare delle risorse storiche di riferimento utilizzate per il computo dei meccanismi di gradualità comma 450 e 449 d-bis della legge 232 del 2016 sono quelle comunicate dal Ministero dell’Interno il 15 dicembre 2020;
• il target perequativo considerato è pari al 60%;
• la percentuale di applicazione della componente standard è pari al 55%;
• l’anagrafica dei comuni delle regioni a statuto ordinario considerati nel calcolo include i 6.565 enti attivi al 31 dicembre 2020.
Ai sensi del comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, è stato applicato un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale correttivo agisce quando, per effetto dell’applicazione del predetto meccanismo perequativo, la variazione percentuale della dotazione netta del fondo, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, è superiore al +4% o inferiore al -4%.
In base a quanto previsto dal comma 449 d-bis) dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, si applica un secondo correttivo che prevede la ripartizione di 25 milioni di euro a favore degli enti che presentano, dopo l’applicazione del primo correttivo, ancora variazioni negative rispetto al 2020 in termini di attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale ripartizione è effettuata in misura proporzionale ai differenziali negativi.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge n. 232/2016 la dotazione lorda è incrementata di 215.923.000 euro ripartiti tra i comuni in proporzione al coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020. Da ultimo, la dotazione lorda è incrementata di 178.482.975 euro in virtù del contributo previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016 ripartiti al fine di assicurare (per un importo di 64.478.694 euro) la copertura delle differenze negative tra la dotazione lorda del 2020 e la nuova dotazione lorda 2021 e per la differenza (pari a 114.004.281 euro) in proporzione al taglio di risorse di cui all’articolo 47 del D.L. n. 66/2014.
La dotazione finale del Fondo determinata attraverso l’applicazione dei criteri di riparto ammonta complessivamente ad euro 6.917.801.354, di cui euro 6.139.489.944 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario. In merito alla trattenuta degli importi dovuti dai comuni per l’alimentazione del fondo di solidarietà comunale, in coerenza con lo scorso anno, con il DPCM di riparto del fondo 2021 sarà previsto che l’Agenzia delle entrate proceda alla predetta trattenuta in due rate di pari importo in relazione alle scadenze fiscali del giugno e dicembre 2021 relative al versamento dell’IMU.
Il Ministero dell’interno provvederà a erogare quanto spettante a titolo di FSC per l’anno 2021 in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2021, di cui la prima pari al 66 per cento e comunque nei limiti della disponibilità di cassa del pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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