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Finanziamento degli interventi di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

È stato pubblicato in G.U. n. 127 del 18 maggio 2020 il Decreto del 19 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che assegna la somma complessiva di 995 milioni di euro, a favore di province e città metropolitane, per attivare i programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali dal 2020 al 2024, ripartita in euro 60 milioni per l’anno 2020, euro 110 milioni per l’anno 2021 e in euro 275 milioni per gli anni dal 2022 al 2024.
La ripartizione è avvenuta sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

A norma dell’art. 4 del decreto, le risorse dovranno essere utilizzate per:

  1. la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
  2. la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l’illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilità, la installazione di sensoristica di controllo dello stato dell’infrastruttura;
  3. la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte per garantire la sicurezza degli utenti;a.
  4. la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità; la riduzione dell’inquinamento ambientale; la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico; l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione.

Le risorse non potranno essere utilizzate per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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