Con la risposta n. 52/2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla fatturazione della ritenuta di garanzia dello 0,5% nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split–payment, evidenziando che l’esigibilità dell’imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo nonostante lo stesso sia stato fatturato, salva la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura.
Nel caso di specie, l’ente istante fa presente di aver stipulato una convenzione per la fornitura di energia elettrica. Il contratto prevedeva l’applicazione della ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolare solo alla conclusione del rapporto, dopo la verifica di conformità e il rilascio del DURC regolare. La società invece di emettere una fattura mensile per il 99,5% delle prestazioni, con il restante 0,5% da fatturare solo a fine contratto, emetteva fattura per l’intero importo, comprensivo della ritenuta di garanzia, sostenendo che i propri sistemi contabili non consentivano una gestione diversa. Pertanto, l’Istante ha chiesto di sapere se risulta corretto richiedere alla società l’emissione della fattura della prestazione resa, al netto delle ritenute di garanzia di cui all’articolo 11, comma 6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’Agenzia ricorda che in base all’art. 11, comma 3 sopra richiamato, le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. L’addebito di dette ritenute (c.d. ”ritenute a garanzia”) sull’importo netto progressivo delle prestazioni è volto, in linea generale, a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell’eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall’appaltatore. In base all’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 e secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, per la quota relativa alle ritenute di garanzia la condizione di esigibilità dell’imposta si verificherà
solo al termine del contratto.
In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.
Per l’Agenzia, il comportamento della società non è contrario alle disposizioni di legge, poiché è ammissibile che il prestatore di servizi fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato, restando in ogni caso l’esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso. Ciò, dunque, non determina un’anticipazione dell’obbligo di versamento dell’IVA (fatta salvala facoltà di deroga dell’acquirente).
In tale evenienza, all’atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l’Istante ne tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a:
a) versare direttamente all’istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l’irregolarità contributiva della Società;
b) restituire alla Società previo riscontro della sua regolarità contributiva.
Qualora l’Istante intenda avvalersi dell’opzione dell’esigibilità anticipata di cui all’articolo 3, comma 2 del DM del 2015, invece, l’IVA relativa all’intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia.
La redazione PERK SOLUTION