Skip to content

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo, definito il riparto delle risorse incrementali

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale in favore dei comuni dell’incremento di 79,1 milioni di euro, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse, per l’ammontare complessivo di 63.095.959,05 euro, destinate per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’abolizione, per l’anno 2021, della prima rata dell’imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n.160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Allegato A – Riparto per singolo Comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli