L’impresa costruttrice ha diritto all’esenzione dall’IMU sugli immobili di sua proprietà, destinati alla vendita e non locati (art. 2, co. 2, D. L. 102/2013). Gli immobili in questione sono, infatti, attratti nel reddito d’impresa come “beni merce” e, dunque, sottratti alla ratio del regime impositivo previsto dall’IMU per i redditi fondiari (artt. 55, 83, 92 TUIR). In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza del 16/12/2022 n. 5036, accogliendo il ricorso in appello presentato da una Società che ha contestato l’illegittimità del diniego espresso del Comune avverso l’istanza di rimborso IMU, relativa agli anni d’imposta 2015 e 2016, relativa alle somme indebitamente versate a titolo IMU relativamente ad un “immobile merce” di sua proprietà.
La conferma dell’illegittimità del diniego del rimborso e l’erroneità della pronuncia di primo grado, deriva non tanto e non solo tenuto conto del disposto dell’art. 2, comma 1 del D.L. 102/2013, il quale prevede un’esenzione dal pagamento IMU per le annualità in contestazione, a beneficio delle imprese costruttrici proprietarie dei cc.dd. “immobili merce” destinati alla vendita e non posti a reddito dall’impresa (non locati). Ma, ancor prima, perché, in quanto beni-merce, tali immobili sono inidonei a generare reddito fondiario e idonei, piuttosto, a generare reddito d’impresa, sulla base del cd. principio di attrazione al reddito d’impresa.
Nel caso in esame l’immobile destinato alla vendita ed iscritto in bilancio quale bene-merce beneficia dunque della esenzione IMU.
La redazione PERK SOLUTION