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Esenzione IMU alloggi IACP

L’esenzione dall’IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 5782 del 20/10/2023, respingendo l’appello dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta. Nel caso specifico, i giudici campani non hanno riconosciuto il diritto all’esenzione all’IACP per gli alloggi da quest’ultimo concessi in locazione, in considerazione del carattere economico dell’attività da loro svolta,  differente dalla funzione assistenziale degli alloggi sociali.

Peraltro tale principio è già sancito da costante giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8964/2022; Cass., n. 34601/2019) la quale ha chiarito che l’esenzione opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro; occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Tali, certamente, non possono ritenersi le locazioni concesse a terzi dietro corrispettivo e, infatti, i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso» (v. Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601; v., altresì, Cass., 4 dicembre 2003, n. 18549).

Dal momento, quindi, che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente l’IACP è stato ritenuto soggetto passibile di tributo.

L’alloggio sociale, difatti, per sua natura ha quale unico scopo la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Una funzione quella degli alloggi IACP che può, ma non deve, coincidere totalmente con quella svolta dagli alloggi sociali; pertanto, non si potranno ritenere assimilabili né esenti dal pagamento del tributo.

La redazione PERK SOLUTION

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