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Esente da bollo e registro la Convenzione tra Comune ed Ente religioso

La registrazione della convenzione sottoscritta dal Comune con l’Ente religioso (registrato in Agenzia delle entrate come associazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’albo associazioni di volontariato) per la destinazione dei contributi derivanti dalla destinazione dell’otto per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria è esente dall’imposto di bollo e di registro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 22 dell’8 gennaio 2020. L’Agenzia ritiene che tale convenzione possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente religioso e, quindi, possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dall’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, con la risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli enti del Terzo settore. Con la predetta risoluzione è stato, altresì, chiarito che per le ONLUS, per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei relativi registri, è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018) di alcune disposizioni, espressamente previste dall’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore.
Tra le disposizioni che si applicano ai suddetti enti è ricompreso, in particolare, l’articolo 82 del Codice concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali. L’articolo 82 dispone, fra l’altro:
• al comma 3, così come modificato dall’articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, 105 che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”;
• al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, “per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1”;
• al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION