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Esclusione di enti e società che compongono il “GAP” dal perimetro del consolidamento solo in casi eccezionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di una Provincia, ha evidenziato che “I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria”.

La Sezione ritiene necessario richiamare testualmente il pertinente passo del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 3.1, lett. b) dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, per evidenziarne la portata e l’esatto ambito di applicazione, laddove è previsto che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’elenco degli enti e società compresi nel bilancio consolidato nei casi di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Dal tenore letterale delle disposizioni del principio, l’ente locale a capo del “gruppo amministrazione pubblica” può ben escludere dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società compresi nel primo elenco nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Ne risulta chiaramente il carattere eccezionale e straordinario, e perciò non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, dell’impossibilità che giustifica l’esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento.

 

La redazione PERK SOLUTION