La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 125/2021, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune (dichiarata inammissibile) in merito alla determinazione dei compensi degli organi di controllo delle società a controllo pubblico – tesa a chiarire, in particolare, “se il compenso dell’organo di controllo, la cui figura non esisteva nell’anno 2013, debba essere sottoposto agli stessi limiti previsti per l’amministratore unico o se possa essere aumentato, entro i limiti di un equo compenso (T.A.R. Marche, sentenza n. 524/2018), in ragione delle responsabilità che tale organo di controllo riveste in seno alla società” – ha evidenziato che la Corte dei conti ha tracciato – in plurimi pronunciamenti – consolidate coordinate interpretative in ordine alla perimetrazione soggettiva delle società sottoposte al regime vincolistico dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012.
Di una certa significatività appaiono anche le aperture giurisprudenziali dirette a superare problemi di coordinamento della norma medesima con la disciplina civilistica nel caso in cui, nel 2013, la società non abbia erogato alcunché ai propri amministratori. (cfr. Sezione controllo Liguria, delibera n. 90/2016/PAR e n. 29/2020/PAR).
Una lettura sostanzialistica della norma è stata operata poi dalla stessa magistratura contabile mediante il correttivo secondo cui, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, si va a considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indefettibile vincolo della “stretta necessarietà” enucleato dalla deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie (vd. Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 31/2018/PAR). Secondo la Sezione, il criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato rientra, in primo luogo, nella disponibilità dell’Amministrazione tenuta al compenso e, in caso di contenzioso, rientra nella cognizione del giudice ordinario, implicando, pertanto, valutazioni alle quali non può accedere la Corte dei conti in sede consultiva. La formulazione della richiesta di parere de qua rientra in un’area già tratteggiata dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eventuale violazione del principio della concorrenza e rientrante nella cognizione del giudice ordinario in caso di vessatorietà delle clausole contrattuali, laddove il compenso stabilito per i componenti degli organi de quibus comporti in loro sfavore un “significativo squilibrio contrattuale” nell’ambito dei rapporti professionali con la controparte committente.
Equo compenso all’organo di controllo delle società a controllo pubblico
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