Il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, pur rivestendo carattere ampiamente discrezionale, soggiace all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. È quanto stabilito dal TAR Campania, sezione I, 25 maggio 2020, sentenza n. 1966. È pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale la legge non pone vincoli contenutistici all’esercizio del potere di revoca dell’incarico di assessore; spetta al vertice dell’organo giuntale il potere di effettuare le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da porre a base della decisione, che possono consistere nella prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l’opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’amministrazione locale sia di valutazione afferenti all’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (C.d.S., Sez. V, n. 209/2007; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 111/2014).
Nonostante il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, in ogni caso l’amministrazione non può tuttavia omettere qualsivoglia riferimento alle ragioni logico-giuridiche del provvedimento di secondo grado, ostando alla diversa ermeneutica la natura del medesimo, siccome ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi (e non degli atti politici), quindi soggetta all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990.
Autore: La redazione PERK SOLUTION