La Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito posto da un Comune di dissesto finanziario, in merito alla corretta rappresentazione contabile della quota di accantonamento del Fondo anticipazione di liquidità, DL n. 35/2013, acquisita in periodo antecedente al dissesto, ha evidenziato che i pagamenti per parte capitale e interessi in favore della Cassa depositi e prestiti successivi alla dichiarazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno costituire debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza dell’Organo straordinario di liquidazione (OSL).
La Finanza Locale ha ricordato che l’art. 255, comma 10 del TUEL prevede fattispecie derogatorie, rispetto al criterio generale dell’articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra OSL e Comune, che non possono essere interpretate estensivamente. Nel merito, con sentenza n. 15 del 5/08/2020, il Consiglio di Stato ha chiarito che rientrano nella competenza dell’OSL, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione del dissesto ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscono comunque diretta ed immediata conseguenza di atti e fatti gestionali pregressi alla medesima dichiarazione.
Anche la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 21/2020, ha precisato che rientrano nella competenza dell’OSL i debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quando gli effetti economici connessi all’esecuzione si siano realizzate entro il predetto termine.
Pertanto, per i comuni in dissesto finanziario non vi è l’obbligo di prevedere l’accantonamento del FAL nel rendiconto di gestione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39-ter del DL 162/2019.
Autore: La redazione PERK SOLUTION