L’esenzione ICI/IMU per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive. La CTR per la Sicilia, con la sentenza n. 7549 del 06/09/2021, conformandosi all’orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 18821 del 28/07/2018), ha osservato che l’esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive. In tal caso, infatti, non rilevano né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dall’attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico. L’esenzione è, infatti, subordinata oltre che al requisito soggettivo attestante che l’ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale, anche al requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate. Nel caso di specie, spiegano i giudici, la prova della destinazione dell’immobile agli scopi dell’Ente non risulta realizzata poiché l’Ente ha prodotto una mera dichiarazione circa la destinazione del bene senza, per altro, allegare lo Statuto nel quale la stessa era contenuta.
Autore: La redazione PERK SOLUTION