Anci ha pubblicato una nota sintetica sul D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” convertito in legge n. 38 del 25 marzo 2024, pubblicata in GU il 28 marzo 2024.
Il provvedimento prevede che che, per l’anno 2024, le eventuali operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.00, anziché solo nella giornata di domenica, come stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, ad eccezione delle elezioni della prossima primavera che vedranno il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, amministrative e regionali. Solo per la tornata elettorale primaverile del 2024, le operazioni di voto si svolgono nella giornata di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.
Sono rinviate al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell’intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo. Risulta modificato l’articolo 51, comma 2, del TUEL con conseguente innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti ed eliminazione di ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, in deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL si dispone che, per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Inoltre, è prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 1 comma 20 ter del d.l. 198/2022, che dà la possibilità che il contributo statale per l’indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.
La redazione PERK SOLUTION