Con la Circolare n. 43/2021 del 19/07/2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che è stato adottato il Decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 23- bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021.
Al fine di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati individuati quali parametri per il riparto:
• Numero sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
• Numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell’attività didattica.
Per quanto riguarda il numero di sezione trasferite il peso assegnato a tale parametro è di 30/100 mentre per il numero di studenti è di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.
Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500
Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti riceverà un contributo pari a euro 30.200. (30*15/7850 -70*550/26.500 = 0,057+1 ,453= 1, 51 O- 2.000.000*1, 51 0%).
Il contributo non potrà, comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo. Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l’importo del contributo concedibile. Il contributo sarà erogato previa attestazione dell’avvenuto trasferimento dei seggi.