Skip to content

È spesa d’investimento l’assunzione di mutuo per far fronte all’escussione di garanzia prestata dal Comune

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2024/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 250/2024/QMIG, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha enunciato il principio di diritto per il quale “È da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica”.

La fattispecie riguarda il rilascio di una garanzia fideiussoria alla Società concessionaria, affidataria in concessione dell’intervento di riqualificazione dell’area della Cittadella dello sport, comprensivo del rifacimento della piscina e della gestione degli impianti sportivi ivi allocati. L’Ente, in ragione del mancato pagamento da parte della Società di 3 rate semestrali di mutuo, è stato escusso dall’Istituto per il Credito Sportivo ed ha, pertanto, dichiarato la decadenza della Società dalla concessione e manifestato all’ICS la volontà di adempiere alla propria obbligazione. L’Ente ha, quindi, deliberato il pagamento diretto di una quota parte del debito residuo; ha, altresì, deliberato di contrarre un nuovo mutuo con l’ICS, ai sensi dell’art. 3, commi 17 e 18, lett. h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da somministrare in un’unica soluzione, e di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della Società.

La Sezione ricorda che nell’ambito dell’adeguamento alla disciplina relativa all’armonizzazione contabile è stata
anche effettuata una modifica dell’art. 3 della legge n. 350/2003, relativa alla definizione di «indebitamento» e di «investimenti». In forza di tale intervento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene rivisto il disposto dei commi 17 e 18 (art. 75, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 118/2011, nel testo introdotto dalla lettera aa) del d.lgs. n. 126/2014) e precisate, tra l’altro, le condizioni per i «trasferimenti in conto capitale». In particolare, il comma 17 dell’art. 3, della citata legge è stato, tra l’altro, modificato per precisare che, dal 2015, le garanzie possono essere rilasciate solo a soggetti destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito per le finalità stabilite dal comma 18 e che costituisce indebitamento anche il residuo debito garantito dall’ente a seguito dell’escussione definitiva della garanzia, o dopo tre annualità consecutive di escussione, mantenendo il diritto di rivalsa verso il debitore originario.

Inoltre, le lettere g) e h) del comma 18, dell’art. 3, della legge n. 350/2003 sono state modificate per evitare che i «trasferimenti in conto capitale» possano essere automaticamente qualificati come investimenti. In particolare, in forza della introduzione della nuova formulazione delle lettere g) e h) del comma 18 dell’art. 3, è stato precisato che tra gli «investimenti» rientrano i «contributi agli investimenti» e i «trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie»: 1) destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni (lett. g); 2) in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, con la condizione che gli investimenti siano retrocessi agli enti committenti alla scadenza della concessione o del contratto di servizio, anche anticipata (lett. h).

Il punto 5.5 del principio contabile precisa, inoltre, che quando un ente subentra al debitore originario di una passività finanziaria, facendosi carico del rimborso, l’operazione è considerata un trasferimento in conto capitale e l’entrata deve essere registrata tra le accensioni di prestiti. Pertanto, sebbene in linea generale non sia consentito contrarre mutui per finanziare debiti, sussista una connessione logica tra la fideiussione rilasciata per
l’investimento – se la stessa è stata prestata nell’assoluto rispetto delle condizioni indicate dall’art. 207 del TUEL – e il mutuo, necessario per estinguere il residuo debito in caso di escussione della garanzia. Di conseguenza, è da ritenere legittima la contrazione di un nuovo debito per estinguere il debito risultante dall’escussione, senza violare l’art. 119 della Costituzione, a condizione che l’opera venga completata (se non lo è ancora) e acquisita al patrimonio dell’ente, in quanto, seppure in modo indiretto, l’assunzione del nuovo mutuo è stata effettivamente finalizzata ad investimento.

Inoltre, l’ente locale che ricorre all’indebitamento per estinguere un debito garantito:
1) deve limitare l’assunzione del mutuo al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora, che rappresenterebbero nuovo indebitamento non giustificato dalle disposizioni sopra richiamate;
2) deve verificare che il nuovo mutuo riduca il valore finanziario totale della passività, facendo ricorso al metodo del valore attualizzato, comparando il valore attualizzato delle rate residue del mutuo originario con quelle del nuovo mutuo;
3) deve, infine, rispettare la previsione dell’art. 10, secondo comma, della legge 10 n. 243/2012, quale parametro interposto dell’art. 119, ultimo comma, Cost., in forza del quale il piano di ammortamento della operazione di indebitamento non può avere una durata superiore alla vita utile dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli