Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, il Direttore Generale dell’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
Il messaggio del 25 marzo 2020 si aggancia alle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e chiarisce che la proroga dei termini si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Per quel che riguarda il Durc online, l’INPS – d’intesa con l’INAIL – specifica che i documenti con scadenza di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Nel caso in cui il Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di Richiesta regolarità.
Quindi, nel caso il “Durc On Line” sia ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
Viceversa, scaduti i 120 giorni, i Documenti conservano la validità fino al 15 giugno, ma non sono più disponibili.
Si possono verificare due casi: a) il sistema restituirà un esito di regolarità automatico, notificato ai richiedenti ed a quelli “accodati” (v. sopra), oppure b) presenterà irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi che, non richiedendo istruttoria, saranno definite con attestazione di regolarità, parimenti notificato.
La nota precisa che i Documenti con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Nel caso in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, saranno sospese le richieste di regolarizzazione nel caso di presenza di un Durc online avente scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. In tal caso, l’INPS specifica che l’istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa. L’operatore dovrà notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale INAIL avverrà a cura di tale Istituto.
Qualora non fosse invece presente un Durc online con scadenza nel periodo sopra indicato, l’INPS specifica che al fine di evitare disparità di trattamento ed in considerazione della situazione emergenziale, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.