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DUP e bilancio possono essere approvati nella stessa seduta consiliare

Il Documento unico di programmazione (DUP) e lo schema di bilancio di previsione possono essere approvati nella medesima seduta consiliare. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 44426/2024, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune, che ha chiesto la riforma della sentenza del TAR per la Puglia, febbraio 2023, n. 256, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Corato aventi per oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) e l’approvazione del bilancio 2021-2023.

Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 174, comma 1, del TUEL, nel prevedere che «lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità», escluderebbe la necessità di approvare il DUP in apposita seduta “dedicata”, preliminare a quella convocata per il bilancio di previsione.

Non è dubbio che il documento programmatico sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del Tuel (che in particolare individua il legame funzionale tra il d.u.p. e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l’art. 170, comma 5, del Tuel individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il Documento unico di programmazione «costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione».

Dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione. Inoltre, i termini finali per la presentazione e l’approvazione dei documenti di bilancio sono di regola termini ordinatori (l’unica sanzione essendo quella dello scioglimento dell’organo consiliare [art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel], peraltro all’esito del procedimento di cui all’art. 141, che non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge), la cui inosservanza, pertanto, non comporta specifici effetti in ordine all’esercizio del potere di approvazione o alla validità degli atti. Per cui anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione «per le conseguenti deliberazioni», non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il D.U.P. e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

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