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DL Sostegni-ter, ricapitalizzazione delle Aziende Speciali

L’art. 13-quater del DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, come approvato dal Senato, nel modificare l’art. 1, comma 555 della legge n. 147/2013, dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie. L’adozione del piano, inoltre, può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dal TUEL.

Si ricorda che l’art. 1, comma 555 prevede che a decorrere dall’esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio, con conseguente nullità degli atti di gestione e responsabilità erariale dei soci in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine. L’articolo 56-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) ha previsto che la suddetta norma non si applichi qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale

L’adozione del piano di risanamento può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni di cui all’art. 194, comma 1, lett. b), del TUEL, il quale prevede che il consiglio dell’ente locale possa riconoscere con delibera la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni:
– nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi;
– purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio dell’azienda speciale e dell’istituzione;
– purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

La norma in esame stabilisce, infine, che il piano di risanamento aziendale costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del TUEL. Si ricorda che la norma richiamata prevede che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

Testo art. 13-quater. – (Modifica all’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “idoneo piano di risanamento aziendale” sono aggiunte le seguenti: “che può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

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