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DL Sostegni, bilanci di previsione ad aprile e tariffe e regolamenti TARI al 30 settembre 2021

L’art. 30, comma 4 del DL Sostegni dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021. Fino al predetto termine è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL.
Il comma 5 del medesimo art. 30, limitatamente al 2021 e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, consente ai comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre, modificando ove necessario i provvedimenti già deliberati. Nel caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. La data del 30 settembre consentirà ai Comuni di adeguarsi alla novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020, che esclude dalla tariffa i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di “rinunciare” al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12 del D.lgs. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 31 maggio di ogni anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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