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DL Infrastrutture, le principali novità al codice della strada

Nella seduta di giovedì 28 ottobre la Camera, dopo aver votato la fiducia posta dal Governo, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278-A​). Il provvedimento passa all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge.

L’articolo 1, modificato in sede referente, contiene numerose novelle al codice della strada e ulteriori disposizioni di modifica della legislazione vigente in materia di trasporto stradale. Nei principi del Codice viene previsto che, oltre alla sicurezza, anche la tutela della salute delle persone e la tutela dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico che devono essere perseguite nella disciplina della circolazione stradale.

In attuazione di questo principio vengono apportate numerose modifiche al Codice, tra cui l’introduzione di nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento).
I disabili potranno parcheggiare gratuitamente, dal 1° gennaio 2022, sulle strisce blu istituiti da tutti i Comuni italiani, quando non c’è disponibilità nei posti riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.
Vengono previste: semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine agricole; l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC); il prolungamento da 6 mesi a 12 mesi del periodo di validità del ‘foglio rosa’ e la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte (e non più per una sola volta, come previsto attualmente).
Sono poi previsti: l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi); l’introduzione della responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni); l’estensione delle sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.
Vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o insozza la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del cerio religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.
Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e aumentare il livello di cybersecurity.

All’art. 142, relativo alle sanzioni per l’eccesso di velocità, è aggiunta la previsione per cui gli enti locali (non solo devono pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei relativi proventi ma) devono rendere noti tali dati sul loro sito istituzionale. Peraltro, sempre a proposito della destinazione del gettito delle sanzioni, viene abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale aveva ampliato – fino a tutto il 2022 – le finalità d’uso delle relative risorse (per esempio, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali).

In materia di misura cautelare del sequestro dei veicoli, si modifica l’articolo 213 del CdS stabilendo che qualora l’autore della violazione rifiuti ovvero ometta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione (anziché di trasmissione) del provvedimento assunto dal Prefetto. Si prevede inoltre che la comunicazione di deposito del veicolo rechi altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. Inoltre, nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto convenzionato (di cui all’articolo 214-bis) mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti convenzionati, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.

Viene estesa la platea di destinatari della misura dei c.d. buoni taxi, prevista nell’art. 200-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), per alcune categorie fragili – vale a dire donne in gravidanza, ovvero persone con età pari o superiore ai 65 anni, estendendo altresì le facoltà di spesa degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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