Il comma 6-bis dell’articolo 1 del DL Infrastrutture, amplia gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di comuni ed unioni di comuni. In particolare, si modifica la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha istituito il Fondo per lo
sviluppo delle reti ciclabili urbane, prevedendo che il Fondo finanzi altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni ed unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, ivi comprese l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili, di cui all’art. 3, comma 1, numeri 7-bis), 12 bis) e 12 ter) del Codice della Strada.
Si ricorda che i commi da 47 a 50 della legge di bilancio 2020 hanno istituito un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. In particolare il comma 48 prevede che il Fondo finanzi il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.