L’art. 13-ter del DDL di conversione in legge del DL n. 121/2021 (c.d. Decreto Infrastrutture), ora all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge, prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni, per l’esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile, possono, anche congiuntamente, istituire un apposito organismo consultivo per l’esercizio delle loro attribuzioni in materia.
I sindaci, nell’ambito dell’organismo consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere supportati nelle attività di protezione civile da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attività di protezione civile di competenza comunale nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione competente.
I sindaci, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le autorità di protezione civile nazionale e regionale e le locali autorità marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare ovvero contingentare l’accesso alle isole, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.
Autore: La redazione PERK SOLUTION