La Commissione Bilancio del Senato prosegue l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS. 1766).
Tra gli emendamenti presentati segnaliamo, tra l’altro:
- la proroga dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sino al 31 maggio 2020;
- la sospensione fino al 30 giugno 2020 del compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre;
- il rinvio al 30 novembre 2020 del termine di approvazione del bilancio consolidato 2019;
- l’innalzamento del limite dell’anticipazione di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del TUEL, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi;
- la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- il congelamento degli aumenti tributari, dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi;
- la proroga di 120 giorni dei termini per l’affidamento, l’avvio, l’avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l’affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all’effettuazione di investimenti degli enti locali;
- l’elaborazione degli indicatori di pagamento di cui all’articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
- l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali;
- la proroga dei termini di richiesta dell’anticipazione di liquidità, cui all’articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al 30 settembre 2020;
- la possibilità di determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale.