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DL Coesione: il Senato vota la fiducia. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera

L’Assemblea del Senato, mercoledì 26 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il ddl n. 1133 di conversione del D.L. n. 60/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, incardinato in Aula il 25 giugno con la relazione dei senatori Gelmetti e Murelli. Il provvedimento passa all’esame della Camera.

Ricordiamo che il provvedimento è volto definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione ed incrementare l’efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il decreto è diretto a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tale riforma, inserita nella Missione 1, Componente 1 del PNRR come modificato con la decisione del Consiglio UE dell’8 dicembre 2023, interviene nell’ambito della gestione della politica di coesione. La riforma 1.9.1 del PNRR, che mira ad accelerare l’attuazione e l’efficienza della politica di coesione in complementarità con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica, prevede l’entrata in vigore entro il primo trimestre del 2024 di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell’accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l’attuazione della politica di coesione. Nella descrizione della Riforma 1.9.1, nell’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 che approva il PNRR italiano, si legge che la legislazione nazionale necessita del parere della Conferenza unificata prima della sua conversione in legge, come previsto dal decreto legislativo n. 281/1997, il quale definisce le attribuzioni della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata.

Tra le diverse misure in esso contenute, di interesse per gli enti locali, segnaliamo l’art. 6, comma 6-octies, recante modifiche al Testo unico degli enti locali finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità, finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità volta a favorire, tra l’altro, una regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. In particolare, si interviene sulle disposizioni di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) e 185 del TUEL, disponendo la soppressione della previsione per la quale l’ordinativo d’incasso nella fase di riscossione debba contenere l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da legge. Permane la previsione ivi contenuta per la quale l’ordinativo di incasso deve contenere l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da trasferimenti o prestiti. Si aggiunge la previsione che il regime vincolistico di competenza si estenda alla cassa solo relativamente alle entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata. Vengono quindi escluse dall’applicazione del vincolo ulteriore di cassa le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuino un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa nonché quelle derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

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