L’art. 53 del D.L. n. 104/2020 reca una serie di disposizioni volte a favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020.
Ricordiamo che la Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all’articolo 38 del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte, con la sentenza sopra richiamata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter dell’art. 38, in quanto nel prevedere che la riproposizione del piano di riequilibrio dovesse contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo (oggetto del piano modificato), “ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi”, introduceva un meccanismo di manipolazione del deficit tale da sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. I giudici costituzionali, tuttavia, colgono anche l’occasione per rivolgere al legislatore un monito in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell’esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.
L’art. 53 del decreto Agosto (comma 1) prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Comuni:
- che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;
- che alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) il piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale;
- che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100;
- la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2018), risulti inferiore a 395.
I criteri e le modalità di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, previo concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ai fini del riparto si terrà conto:
- dell’importo pro-capite della quota di disavanzo da ripianare, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020;
- del peso della quota di disavanzo rispetto alle entrate correnti;
- della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti siano considerati come enti di 200.000 abitanti (comma 2).
Al fine di sostenere la stabilità finanziaria degli enti in deficit, si dispone l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, che potrà essere destinato esclusivamente a determinate spese correnti (personale, produzione di servizi in economia, acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate, ad esclusione di quelle derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL.
L’erogazione di tali somme è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli enti di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse. Potranno accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze (comma 3).
Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione del fondo si applicano le disposizioni previste dal punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, registrando l’entrata tra le accensioni di prestiti e non considerandola indebitamento ai sensi dall’articolo 119 cost. e iscrivendo il fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari all’anticipazione incassata nell’esercizio e non restituita, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale modalità fornisce l’evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).
Si prevede inoltre che per i comuni il cui deficit strutturale sia imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito al 31 ottobre 2020 (comma 7).
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si sospendono sino al 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), i termini entro i quali gli enti medesimi sono chiamati a dare seguito alle determinazioni contenute nelle deliberazioni e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti (comma 8). Per i medesimi enti sono altresì sospese, sempre fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n.104 del 2010), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere.