Skip to content

DL Agosto, incremento ristoro imposta di soggiorno

L’art. 40 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, dispone  l’incremento di 300 milioni di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui all’art. 180 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) destinato al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata  riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si ricorda che l’art. 180 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Novità importante apportata dall’art. 180 riguarda l’attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva. Il gestore, sia nel caso delle strutture ricettive sia nel caso delle locazioni brevi, dovrà procedere:

  • al pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • alla presentazione della dichiarazione;
  • agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È altresì previsto una disciplina sanzionatoria a carico del responsabile in caso di:

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
  • omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli