Il Tar Napoli, sez. IV, con sentenza 2 marzo 2021, n. 1398, ha chiarito che la possibilità di attribuire a terzi la disponibilità di beni di proprietà pubblica, assoggettati allo svolgimento di un servizio pubblico, e, quindi, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, è tradizionalmente rimessa allo strumento concessorio, tipico provvedimento ampliativo di diritto pubblico (v. in tal senso, Cass. civ., SS.UU., n. 5487 del 2014).
La concessione di beni pubblici è istituto in cui è immanente l’interesse dell’amministrazione a un corretto utilizzo del bene affidato in uso speciale al privato concessionario di talché il contratto che regola il rapporto si rivela essere dipendente logicamente e giuridicamente dal provvedimento con cui si estrinseca il potere di affidamento dell’uso del bene. A tale schema, peraltro, corrisponde la persistenza, anche nella fase esecutiva del rapporto, di poteri di supremazia dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8100).
Il Tar ha ancora ricordato che nell’ambito delle concessioni di beni pubblici, non è ipotizzabile il rinnovo tacito in quanto non è possibile desumere la volontà della P.A. per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme prescritte a tal fine.
Il principio del divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti, pur previsto espressamente con riferimento al settore degli appalti, si estende anche al settore delle concessioni dei beni pubblici in quanto esso deriva dall’applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo e senza gara al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento.