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Divieto di remunerazione incarichi al personale in quiescenza

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza a soggetti collocati in quiescenza. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni non possano conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo sia delle stesse amministrazioni che degli enti e società da esse controllati. E’, comunque, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di durata annuale.
Il divieto di remunerazione si riferisce anche alle cariche negli organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l’esercizio di effettivi poteri di governo.
È quanto ribadito dal competente ufficio del Dipartimento della Funzione pubblica, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di attribuire un compenso al soggetto che attualmente ricopre l’incarico si amministratore unico della società di servizi territoriali del Comune percettore di una prestazione pensionistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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