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Dissesto finanziario, l’anticipazione di tesoreria non rientra nella competenza dell’OSL

L’art. 255, comma 10 del TUEL, come modificato dall’art. 7, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non compete all’Organismo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL.
L’anticipazione di tesoreria, secondo l’orientamento giurisprudenziale, consente all’ente locale la stabilità necessaria per garantire il regolare corso dei pagamenti. Per tale ragione, l’anticipazione non è considerata una forma di indebitamento (art. 3, comma 17 della n. L. 350/2013) per l’ente locale che vi ricorre, non comportando risorse aggiuntive, ma consente di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Trattasi di un’obbligazione ex lege finalizzata a consentire agli enti locali in dissesto finanziario di poter disporre di un’anticipazione di liquidità a breve termine per far fronte a improrogabili impegni di spesa corrente. La dichiarazione di dissesto produce l’effetto di superare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.
La questione concernente la competenza o meno dell’OSL alla luce della citata novella legislativa, è stato oggetto di attenzione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, le quali si sono espresse con diversi pareri resi in merito. In particolare, la Sez. Puglia, con deliberazione n. 96/2019, ha avuto modo di rilevare come la normativa che si è succeduta nel tempo abbia determinato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata (attribuita all’OSL) e quella corrente (attribuita agli organi istituzionali dell’ente). Con riferimento ai compiti dell’OSL, la Sezione ha evidenziato che l’OSL, ai sensi dell’art. 252, comma 4 del TUEL, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (che il consiglio dell’ente locale presenta per l’approvazione al Ministro dell’Interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL; art. 259, comma 1) e provvede alla:

  • rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’art. 254);
  • acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell’art. 255;
  • liquidazione e al pagamento della massa passiva, ai sensi dell’art. 256 (art. 252, comma 4).

Per quanto riguarda la disciplina relativa all’attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento da parte dell’OSL, la Corte ha osservato che l’art. 255 TUEL, dopo aver previsto le attività dell’OSL finalizzate all’accertamento della massa attiva (commi 1-9), identifica ciò che esula dalle competenze della gestione straordinaria (comma 10); si tratta di una previsione che nel corso del tempo ha conosciuto un incremento degli ambiti sottratti all’OSL. In dettaglio, al fine di «assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica», l’art.1, comma 878, lett. b), della l. n. 205/2017 ha sancito l’esclusione dalle competenze dell’OSL dell’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria.
In virtù del principio generale di irretroattività della legge, la Corte ha stabilito che per effetto della modifica apportata all’art. 255, comma 10 TUEL dalla legge di bilancio 201), dall’1.1.2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’OSL. Laddove – a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017 – l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà, invece, a ricadere (ex art. 252, comma 4 TUEL) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario. In tale fattispecie, la ricostituzione di fondi vincolati, in ipotesi diligentemente (ex art. 195, comma 1, TUEL) effettuata dall’istituto tesoriere a seguito della dichiarazione di dissesto ed entro il 31.12.2017, determina un incremento dell’anticipazione di tesoreria da rimborsare, essendo detto incremento immanente nel vincolo sull’anticipazione di tesoreria derivante dall’utilizzo di entrate vincolate (art. 195, comma 3, TUEL). Pertanto il ripiano del relativo indebitamento ricade nella competenza dell’OSL.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION