Con deliberazione n. 39/2020, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, ha reso il proprio parere in merito all’esatta interpretazione delle norme che, nell’ambito dell’acquisizione e della gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente dissestato (c.d. massa attiva), definiscono l’individuazione del fondo cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione. In particolare, il quesito posto dall’ente è volto ad appurare se, tra i residui passivi pagati prima della dichiarazione di dissesto da computare nel saldo iniziale di cassa di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, debbono essere compresi i mandati effettuati a tale data, a titolo di rimborso dell’anticipazione di tesoreria, con la possibile di considerare l’ente creditore nei confronti della gestione liquidatoria per il diritto al rimborso della quota negativa del saldo iniziale di cassa della OSL, con conseguente iscrizione di tale diritto di credito nel bilancio di previsione del primo esercizio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
I giudici contabili, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo (art. 255, comma 10 del TUEL, come modificato dalla legge n. 205/2017 e DPR 378/1993) e giurisprudenziale formatasi in materia nel tempo, hanno evidenziato che scopo della procedura di dissesto permane, tuttora, quello di creare masse e gestioni separate (finalizzate, l’una, alla tacitazione delle pendenze pregresse e, l’altra, allo stabile riequilibrio del bilancio). Di conseguenza, nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all’OSL, la compensazione non può operare con riguardo a pagamenti effettuati dall’Ente relativamente a residui passivi di propria competenza (in specie, la restituzione dell’anticipazione di tesoreria) in quanto ciò non sarebbe conforme né al principio di separazione delle masse né al chiaro disposto di cui all’art. 255, comma 10, del TUEL, come modificato dall’articolo 1, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017.
Autore: La redazione PERK SOLUTION