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Differimento termine per la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

L’Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 11 novembre, ha approvato in prima lettura, con modifiche, il ddl n. 1970 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Durante l’esame in Commissione, in sede referente, sono stati aggiunti i nuovi commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies all’art. 1.
Il comma 4-quinquies, nel novellare l’articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, proroga ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l’imposta municipale propria (IMU). E’ altresì  prorogata, al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Il comma 4-sexies conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell’IMU previsto dall’articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 4-septies precisa che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION