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Differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026

Via libera dalla Conferenza Stato città del 21 dicembre 2023 alla proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2014.

Nel corso della seduta, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole sulla bozza di decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL. (Vedi bozza decreto).

La richiesta di proroga, formulata a novembre dall’Anci e dall’UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all’incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell’utilizzo delle risorse Covid, dall’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell’erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.

Con apposita nota, Anci ricorda che la proroga in questione è la prima che interviene in vigenza del DM 25 luglio 2023, che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali (ved. nota IFEL del 14 settembre 2023), rammentando, altresì, che l’inserimento del punto 9.3.6 nel principio contabile della programmazione, richieda alle amministrazioni locali che vogliano usufruire dei termini prorogati una deliberazione specifica. A tal riguardo, l’Associazione ritiene che – anche sulla base delle univoche indicazioni espresse in sede tecnica dal Ministero dell’Interno e dal Mef e da quanto indicato nella medesima Conferenza Stato-Città – tale adempimento ulteriore e propedeutico non sia necessario e che gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio. Sul punto specifico, peraltro dovrebbe intervenire un apposito pronunciamento governativo, annunciato nella stessa seduta della Conferenza Stato-Città.

Sotto il profilo fiscale, Anci ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

  1. il termine per l’approvazione delle delibere TARI(PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (dl 228/2021, art. 3, co. 5-quinquies);
  2. il termine per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF sarà fissato in via straordinaria per il 2024 al 15 aprile 2024 per effetto del decreto delegato sul cd. “primo modulo” della riforma fiscale, relativo all’IRPEF, in corso di emanazione da parte del Consiglio dei ministri. Lo stesso provvedimento, atteso entro fine anno, permetterà ai Comuni e alle Regioni di considerare, in caso di aliquote differenziate per scaglioni di reddito e ai soli fini dell’addizionale, l’articolazione vigente nel 2023 in quattro scaglioni, anziché nei tre scaglioni determinati dalla riforma, semplificando così le valutazioni e le previsioni di gettito dei Comuni interessati.

Ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine.

 

La redazione PERK SOLUTION