Dalle ore 12:00 del 15 maggio 2021 alle ore 12:00 del 15 giugno 2021 si svolgerà la seconda campagna per la concessione dei contributi ai Comuni per la demolizione delle opere abusive. I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono stati stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020. I Comuni potranno presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all’avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo link https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione.
I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.
Ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020, in caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.