Conformemente all’art. 2 legge n.191/2009, modificato dal D.L. n. 2/2010, convertito in legge n. 42/2010, nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile al sindaco delegare le proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno nel parere del 27 giugno 2023.
La norma prevede che nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile la delega da parte del sindaco di proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. La disposizione, che era stata adottata al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, è ancora vigente ed ha costituito la base giuridica per l’affidamento delle funzioni di vice sindaco ai consiglieri dei comuni inferiori a mille abitanti, in vigenza dell’articolo 16, comma 17, lett.a) del d.l. n.138/2011 che aveva soppresso le giunte per tali tipologie di enti.
La redazione PERK SOLUTION