La delega di firma non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato, ma consente a quest’ultimo di sottoscrivere l’atto per il delegante, a cui resta ascritta la paternità dell’atto sottoscritto. Nell’ordinamento tributario, infatti, la delega di firma trova fondamento normativo nell’articolo 42 del Dpr 600/1973, il quale prevede che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione. Alla luce di tali considerazioni la CTR per la Regione Sicilia, con sentenza del 15/12/2021, n. 11103, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie, è emerso che con sentenza depositata il 29/11/2018 la CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento emesso ex art. 62 bis D.L. 331/93, risultando un notevole scostamento tra i ricavi dichiarati per il 2012 e quelli attribuibili sulla base degli studi di settore. Il Giudice di 1° grado accoglieva il ricorso sul difetto di produzione della delega di firma e conseguentemente, ritenendo l’atto non legittimamente sottoscritto, lo annullava. Con l’appello, l’Agenzia, preliminarmente depositava la delega e l’atto dispositivo. I giudici tributari hanno rilevato la completezza degli elementi previsti dalla norma per l’atto dispositivo: la decorrenza della delega, la qualifica del soggetto delegato, il potere di firma per gli atti con relativo limite di recupero e i motivi alla base della delega (efficienza e speditezza dell’azione amministrativa).
Autore: La redazione PERK SOLUTION