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Decreto Recovery, via libera dal Senato alla conversione in legge

Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo trasmesso dalla Camera, del ddl n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 152/2021 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Variegate le misure incluse nel decreto: dal turismo agli investimenti infrastrutturali, dalla rigenerazione urbana alle zone economiche speciali (Zes), dalle borse di studio per l’accesso all’università alle scuole innovative.
Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, si stabilisce che le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici. Tra le misure di rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti, è previsto che le amministrazioni pubbliche, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, possano elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previo invio, alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), della comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dei due esercizi precedenti, anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica dell’organo di revisione. L’obbligo per gli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori, di cui al comma 859 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, di accantonare in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto dal successivo comma 862, si applica anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio. Anche le comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dagli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Le norme, modificate dalla Camera dei deputati, inseriscono una serie di modifiche ed integrazioni relativamente alle procedure per l’assegnazione ai Comuni dei contributi per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché abbattimento di barriere architettoniche di cui all’articolo 1, commi da 29 a 37, e commi 42 e 43, della legge n. 160 del 2019, al fine di disciplinare l’erogazione delle somme relative a specifici interventi confluiti nell’ambito del PNRR. In particolare, nell’ambito degli interventi comunali di efficientamento energetico, si stabilisce che i comuni beneficiari delle risorse previste ai commi 29 e 29-bis, confluite nel PNRR, devono utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo 2020- 2024, per investimenti di efficientamento energetico. A carico dei Comuni beneficiari sono posti gli obblighi comunitari (gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio, obbligo di non arrecare un danno significativo all’ambiente) previsti per l’attuazione del PNRR. Inoltre, si subordina l’erogazione del contributo aggiuntivo previsto per il 2021 all’adempimento dell’obbligo di utilizzo della quota del 50 per cento citato e si introduce l’obbligo per i Comuni, in relazione ai contributi relativi al triennio 2022-2024, di concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quelli di riferimento di ciascun anno del contributo. Vengono modificate le modalità di erogazione del saldo del contributo e lo si subordina alla preventiva verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio.
Ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del D.L. 59/2021, si estende anche a tali eventi sismici del 2009, la sanatoria edilizia prevista dal D.L. 55/2018, per la presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, adottata a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevedendone, inoltre, l’applicazione per gli eventi sismici del 2018, avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.
Per la realizzazione degli interventi previsti dai progetti del PNRR, i comuni possano, in deroga alle limitazioni di spesa di personale a tempo determinato di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e all’articolo 259, comma 6, del TUEL, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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