Anci ha pubblicato una nota sintetica sulla legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il provvedimento prevede l’incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EUItalia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per un ammontare pari a 9,42 miliardi
di euro, di cui:
– 2.911 milioni di euro per l’anno 2024;
– 3.973 milioni di euro per l’anno 2025;
– 2.536 milioni di euro per l’anno 2026.
Inoltre, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi, di cui 684 milioni di euro per l’anno 2024, 785 milioni di euro per l’anno 2025, 765 milioni di euro per l’anno 2026, 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, 400 milioni di euro per l’anno 2028 e 260 milioni di euro per l’anno 2029.
A tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR:
- continuino ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del DL 19/2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
- entro il limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – si applicano le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nel d.l. 77/2021, d.l. 80/2021, d.l. 13/2023 nonché tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.
Si stabilisce inoltre che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi che fuoriescono dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico REGIS. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR (piccole e medie opere), le Amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l’utilizzo del sistema REGIS.
Per assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione di tutte le opere PNRR e assunti dalle Città metropolitane, dalle province e dai Comuni in qualità di soggetti attuatori, è previsto che con DPCM, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all’intervento da realizzare, possano essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri speciali commissariali previsti dall’articolo 7 – ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 41/2020 e già previsti per gli interventi di edilizia scolastica. Vengono altresì estese, a tutti gli investimenti PNRR anche le altre disposizioni di semplificazione previste solo per l’edilizia scolastica di cui all’art. 24 del d.l. 13/2023, come convertito dalla L. 41/2023.
Per gli interventi riferiti alle “piccole opere” vengono meno gli obblighi di rispetto delle regole del PNRR quanto a tipologia delle opere ed alimentazione in itinere del sistema REGIS, fermo restando l’obbligo di inserimento dei CUP oggetto dei contributi 2020-2024 entro il 30 aprile pv. L’obbligo di “iniziare l’esecuzione” dei lavori viene ora riferito all’aggiudicazione dei lavori entro lo stesso termine del 15 settembre dell’anno di assegnazione del contributo. Il termine per la conclusione dei lavori connessi con i contributi 2020-2024 è unificato al 31 dicembre 2025, mentre le economie restano utilizzabili dall’ente attuatore per investimenti con le stesse finalità, purché impegnate entro i sei mesi successivi al collaudo o alla regolare esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, si ritorna alle modalità originarie: il 50% alla verifica dell’aggiudicazione e il restante 50% all’avvenuto collaudo, sempre sulla base dei dati registrati in REGIS. Anche in questo caso, la mancata alimentazione del sistema REGIS comporta la revoca del contributo e l’adempimento sostituisce l’obbligo di rendicontazione ex art. 158 TUEL.
Si modifica anche la disciplina degli interventi riferiti alle “medie opere” laddove si prevede:
– l’abolizione dei riferimenti all’inclusione dell’intervento tra quelli relativi al PNRR, pur confermando il termine del 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori connessi alle assegnazioni 2021-25 (tutte già effettuate, anche per scorrimento di graduatorie);
– la conferma dell’obbligo di alimentazione del sistema REGIS almeno “entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione dell’opera”, pena la restituzione
del contributo erogato. La rendicontazione su REGIS esclude l’obbligo di cui all’art. 158 TUEL;
– che la scansione dei pagamenti sia riformulata, confermando l’acconto del 20% all’assegnazione e introducendo un’erogazione del 10% alla verifica dell’aggiudicazione e riservando il 60% in base agli stati di avanzamento (giustificativi di spesa), senza specificazione di quote ulteriormente predeterminata;
– che il 10% finale siae erogato a seguito del collaudo o della regolare esecuzione dell’opera;
– che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dell’opera, confluiscano nelle economie di progetto che sono incamerate dal bilancio dello Stato.
La redazione PERK SOLUTION