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Debiti PA: dal 14 febbraio 2022 al via le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità

I commi da 597 a 603 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, legge di bilancio 2022, consentono alle Regioni e agli enti locali di poter rinegoziare le anticipazioni di liquidità, concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%. Attualmente le regioni e gli enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.
I piani di ammortamento delle anticipazioni saranno rinegoziati secondo i seguenti termini:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti comprensive di capitale ed interessi;
b) il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in GU;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del nuovo tasso di interesse rinegoziato;
d) per le anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.
Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti dovranno stipulare un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art.1 comma 11 del DL 35/2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali. Nell’atto aggiuntivo saranno indicati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, da approvarsi decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l’atto aggiuntivo che il contratto tipo saranno pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.
Le richieste di rinegoziazioni dovranno essere presentate dagli enti locali a partire dal 14 febbraio 2022 e fino al termine del 18 marzo 2022 secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, di cui all’articolo 163 del Tuel. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione dovranno essere perfezionati entro il 28 aprile 2022.
Per le Regioni, le richieste di rinegoziazione dovranno essere presentate, invece, entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse.
Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION