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Danno erariale per l’avvocato- pubblico dipendente per omessa riproposizione di domanda in appello

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 4/2021 del 7 gennaio 2021 ha accertato la sussistenza del danno erariale a carico dell’avvocato pubblico – dipendente in servizio presso il Settore affari legali del Comune di appartenenza – per omessa riproposizione di domanda subordinata (volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per l’utilizzo dello Stadio comunale ai sensi dell’art. 2041 c.c.) nel successivo grado di giudizio, in cui è stato riconosciuto il carattere oneroso dell’utilizzazione dell’impianto sportivo e che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., deve ritenersi rinunciata. In ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile dell’avvocato pubblico dipendente, trova applicazione il principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui, nel caso di responsabilità professionale del legale per condotta omissiva, vige la regola della preponderanza del “più probabile che non” (cfr. ex multis, Sezione III, ord. n. 10320 del 2018, sentenza n. 22225 del 2014, n. 23933 del 2013, 14 n. 21255 del 2013) che si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass. Civ. Sezione III, 15 sentenza n. 25112 del 2017).
La condotta omissiva del soggetto chiamato in giudizio è da qualificarsi, per la Corte, gravemente colposa, in quanto carente del livello minimo di attenzione, diligenza, perizia e prudenza che dovrebbe essere sempre riscontrabile nella condotta di un avvocato di un Ente locale. La colpa grave, nel caso di specie, va ravvisata nel non aver riproposto in appello – in qualità di patrocinatore dell’Amministrazione nella controversia sia in primo grado che in grado d’appello – l’azione ex art. 2041 c.c., che era stata proposta in via subordinata davanti al giudice di primo grado e da questi non esaminata. Accertata la sussistenza nel caso concreto del danno patrimoniale, l’importo del danno addebitabile è stato determinato escludendo innanzitutto dal quantum gli interessi anatocistici, la cui maturazione è stata determinata dalla durata abnorme del processo civile, che non può dirsi imputabile alla condotta dell’avvocato e applicando, alla somma cui l’Ente è stato condannato in sede di appello, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance, un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile, quantificando conseguentemente in via equitativa e prudenziale il danno cagionato al Comune, dalla condotta omissiva dell’avvocato, in un importo corrispondente al 30% di detta somma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION