La sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 200/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito ai criteri di computo del 49% come limite della contribuzione pubblica nelle operazioni di partenariato pubblico privato, richiamando la precedente delibera n. 3/2021, ribadisce, preliminarmente, che l’analisi puntuale dei contenuti reali del contratto e degli oneri dallo stesso discendenti costituisca condizione essenziale per la sua qualificazione giuridica di partenariato pubblico privato e che l’equilibrio economico finanziario, ossia la contemporanea presenza della convenienza economica e sostenibilità finanziaria rappresenti un limite all’autonomia negoziale dei contraenti.
Il raggiungimento di detto equilibrio finanziario discende dalla corretta allocazione dei rischi secondo le indicazioni fornite dal legislatore, in sede di conclusione del contratto per effetto dalle clausole contrattuali pattuite. L’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera per l’accollo sostanziale ed effettivo degli stessi da parte dell’operatore privato è condizione essenziale per la qualificazione giuridica del contratto di PPP e la sua contabilizzazione “off balance”. Indipendentemente dalla qualificazione nominale è necessario che siano verificati tutti i contenuti reali del contratto e che ogni onere dallo stesso discendente che superi il 49% del valore del finanziamento dovrà essere contabilizzato “on balance”.
La Sezione, nel richiamare l’art. 180, comma 6 del Codice dei contratti, ricorda che ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico, l’amministrazione può statuire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico, individuato anche nel riconoscimento di un diritto di godimento strumentale e tecnicamente connesso all’opera, ovvero la cessione di immobili non più di utilità. Il limite alla contribuzione pubblica per la contabilizzazione “off balance” dell’operazione, comprensivo di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Secondo i principi contenuti nelle indicazioni Eurostat sul corretto trattamento statistico delle operazioni di PPP, nelle forme di contribuzione da parte pubblica amministrazione vanno considerati i contributi finanziari in conto investimento, il valore di subentro al termine del contratto, il trasferimento in proprietà ed i diritti reali di godimento di beni immobili, la cessione di opere pubbliche e gli strumenti di garanzia apprestati sui ricavi ovvero sul livello di utilizzo dell’opera, i canoni dei servizi, l’eventuale integrazione di ricavi.
Con riferimento al contratto di disponibilità, la Sezione rammenta che, secondo le indicazioni Eurostat, un contratto di partenariato pubblico privato deve contenere un efficace standard di disponibilità e tale circostanza si realizza se gli stessi standard stabiliscono le condizioni per cui il bene può essere veramente utilizzato e se le detrazioni applicate per non disponibilità sanzionano il partner in modo appropriato. I canoni di disponibilità pertanto laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all’azzeramento per mancata performance costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all’art 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica.