Con l’ordinanza della Protezione civile del 24 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. n. 109 del 28-04-2020), in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è previsto che i Comuni possano effettuare pagamenti per cassa, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro, in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati ad un codice IBAN. La disposizione ha la finalità di limitare i rischi di contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l’IBAN o altri strumenti similari.