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Corte di Cassazione: Niente sanzione in caso di mancato aggiornamento del Piano anticorruzione

Il mancato aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza non costituisce ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma di legge. L’art. 19, comma 5 lett. b) del D.L. 90 del 2014 prevede una specifica sanzione amministrativa “nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. La disposizione delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei piani in essa menzionati. La considerazione che la norma sanzionatoria faccia riferimento ad una condotta che descrive in modo netto, preciso e puntuale è assorbente ai fini della questione sollevata e non permette, rispetto ad essa, di sollevare dubbi o incertezze in ordine all’applicazione, nel caso di specie, dei principi di tassatività e determinatezza degli illeciti amministrativi.
L’interpretazione letterale della norma è univoca e porta a ritenere che essa sanzioni la condotta omissiva della mancata adozione dei piani e che non contenga alcun riferimento ad altre condotte ipotizzabili in relazione all’inadempimento di altri obblighi che la legge in materia di anticorruzione pone a carico degli enti pubblici.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28344 del 10 ottobre 2023, che ha respinto il ricorso presentato dall’ANAC contro gli amministratori e Segretario di un Comune avverso la sentenza della Corte di appello che ha accolto, invece, l’opposizione di quest’ultimi avverso la delibera di ANAC che aveva loro applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 19, comma 5 lett. b), d.l. 24. 6. 2014, n. 90, convertito con la I. n. 11. 8. 2014, n. 114, per avere, nelle loro rispettive qualità, omesso di provvedere all’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza e dei codici di comportamento del comune.

Per i giudici di Cassazione sono condivisibili le argomentazioni e la soluzione dei giudici della Corte di appello ritenendo che il fatto contestato fosse diverso da quello previsto dalla norma di legge citata, in forza della considerazione che mancata adozione e mancato aggiornamento dei piani siano condotte diverse, di distinta gravità, e che la norma sanzionatoria colpisca la prima ma non anche la seconda, richiamando a sostegno della propria conclusione il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi dettato dall’art. 1, comma 2, I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che ” Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati “.

Secondo i giudici, la questione posta dalla Autorità ricorrente circa la riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie normativa va risolta in senso negativo, in quanto la mancata adozione dei piani ivi previsti costituisce una condotta materiale diversa da quella del loro mancato aggiornamento. La prima si risolve nel fatto che l’ente non ha adottato alcuna misura per fronteggiare le possibili criticità, sotto lo speciale profilo considerato dalla legge in materia, della propria organizzazione ed attività, la seconda nel mancato adeguamento, rispetto alla
realtà esistente, delle misure già a tal fine predisposte. La diversità materiale delle due condotte è evidente e comporta che una loro assimilazione o equiparazione presupporrebbe invero che la legge abbia voluto, senza dirlo, sanzionare condotte diverse ed ulteriore rispetto a quella prevista, dando luogo da parte dell’interprete ad un intervento integrativo del precetto normativo ovvero al ricorso all’analogia legis, operazioni che non sono consentite in materia di illeciti amministrativi, retta dai principi di tipicità e tassatività (Cass. 13336 del 2022; Cass. n. 1105 del 2012; Cass. n. 22510 de 2016).

La normativa di settore, in particolare l’art. 10 d.lgs. n. 33 del 2013, prevede l’obbligo a carico dei soggetti tenuti all’adozione dei piani in questione, che hanno durata di tre anni, del loro aggiornamento annuale; trattasi di un obbligo chiaramente distinto dalla loro adozione e la cui sussistenza non comporta di per sé che la sua inosservanza ricada nella previsione sanzionatoria prevista dall’art. 19.

 

La redazione PERK SOLUTION