Ai fini del pagamento dell’IMU, l’agevolazione relativa all’abitazione principale non si estende anche ad altri immobili di proprietà dei coniugi ubicati in Comuni diversi, nei quali ciascuno di loro è dimorante abituale, anche per esigenze lavorative. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20130/2020. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto il ricorso di una società di riscossione avverso la sentenza della CTP che, relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per IMU per l’anno di imposta 2013, ha ritenuto sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata IMU da abitazione principale, giacché la contribuente medesima aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune per esigenze lavorative.
Nella decisione è stato confermato che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Ciò comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Come indiretta conferma di quanto sopra osservato, la Corte rileva anche la modifica apportata all’art. 13, comma 3, dal comma 3a) relativo all’abbattimento della base imponibile al 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in caso di rispetto dei requisiti ivi previsti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION