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Corte dei conti, utilizzo vincolato delle risorse del fondo di solidarietà alimentare

Le risorse derivanti dai trasferimenti statali previsti per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 2 (recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”) del D.L. 23/11/2020 n. 154 al fine di dare attuazione a misure di solidarietà alimentare a favore dei soggetti colpiti dalle conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica non possono essere destinate alla copertura dei costi di gestione del servizio mensa scolastica, né tantomeno, a fortiori, della quota a carico del Comune. Trattandosi di trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una specifica destinazione (ossia, l’adozione di misure di sostegno alimentare di cui all’Ocdpc n. 658 del 2020 per contrastare le difficoltà economiche connesse all’emergenza epidemiologica), qualora tali somme non siano state impegnate entro il 31 dicembre 2020, esse costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 9/2022, in risposta ad un quesito in merito alla possibilità di destinare parte del residuo fondo alimentare 2020 a copertura generalizzata del costo che dovrebbe sostenere l’ente per il servizio di mensa scolastica erogato nella scuola dell’infanzia e in quella primaria e che, in alternativa, potrebbe ribaltare alle famiglie di appartenenza degli alunni e, in aggiunta, destinare la somma residua all’esenzione del buono pasto in favore delle sole famiglie bisognose.
La Sezione riscontra come la parte residua del fondo alimentare 2020 non possa essere destinata a “copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti” del costo del servizio mensa scolastica, “che altrimenti dovrebbe sostenere l’Ente”. Nella fattispecie, vengono in rilievo trasferimenti statali erogati a favore del livello di governo più vicino ai cittadini per una specifica destinazione (c.d. vincoli derivanti da trasferimenti). Si tratta, infatti, di risorse vincolate ad una specifica finalità di solidarietà alimentare nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici negativi della pandemia in corso, che non possono essere distratte da tale finalità. Non è previsto un termine per l’utilizzazione di tali risorse da parte dei Comuni. Nel caso in cui, entro l’esercizio finanziario, l’Ente non riesca ad impegnare la spesa correlata al trasferimento finalizzato, l’economia concorre alla determinazione del risultato di amministrazione e confluisce nella quota vincolata da destinarsi con le modalità dettate dall’art. 187 del Tuel e dai principi contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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